Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

      «L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o che si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposte a rilievi descrittivi, foto-segnaletici, dattiloscopici o antropometrici nonché ad altri accertamenti. Se i rilievi comportano il prelievo di capelli, peli o saliva ovvero sangue o altro materiale biologico, e manca il consenso dell'interessato, l'autorità di pubblica sicurezza procede al prelievo, anche coattivo, nel rispetto della dignità della persona, previa motivata autorizzazione scritta, ovvero resa oralmente e confermata per iscritto, del procuratore della Repubblica competente per territorio. L'ordine può essere impartito, anche cumulativamente, nei confronti di più persone individuate per categoria professionale, per sesso, per luogo di dimora o di residenza o per nazionalità. In tale caso l'autorizzazione preventiva è sempre richiesta ed è motivata con riferimento specifico alla necessità inderogabile del provvedimento e alle esigenze di tutela della collettività in relazione alle particolari circostanze di luogo, di tempo e di persona».